La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n°20024/16, si è pronunciata su un’ingente richiesta di risarcimento presentata dai proprietari di un immobile, adibito a scuola, locato originariamente al Comune di Frattamaggiore, nel cui contratto era stato successivamente subentrata la Provincia di Napoli.
La vicenda trae origine del ricorso per cassazione presentato dagli stessi proprietari avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, con cui i giudici partenopei avevano condannato la provincia di Napoli ad un importo notevolmente inferiore a quello richiesto, dichiarando inammissibile “…la domanda degli eredi (OMISSIS) contro il Comune di Frattamaggiore, sul rilievo che l’estensione della domanda del (OMISSIS) nei confronti del Comune, formulata all’udienza di conclusioni da’ primo grado, era tardiva” e condannando il Comune a rimborsare alla conduttrice cessionaria il 50% di quanto questa avesse dovuto pagare.
La Corte, investita della questione, chiarisce il seguente principio, già espresso con sentenza del 1 giugno 2004, n°10485: “in materia di risarcimento del danno arrecato alla cosa locata, in caso di cessione del contratto di locazione, ferma la responsabilità solidale del conduttore cedente e del cessionario nei confronti del locatore, nell’ambito dei rapporti interni tra i vari conduttori, il debito va ripartito secondo il criterio dell’imputabilità, salvo che per i deterioramenti per i quali non sia possibile accertare a quale dei debitori solidali siano imputabili; in tal caso le parti del debito solidale si presumono uguali tra i conduttori”. Cass. Sentenza n. 10485 del 01/06/2004”.
Gli ermellini, poi, richiamando una sua successiva sentenza, n°9846 del 2007, con la quale era stata chiarita la natura non già solidale, bensì sussidiaria, della responsabilità del cedente, “…una volta che il locatore si sia inutilmente rivolto al cessionario inadempiente”, affermano che l’accertata natura sussidiaria della suddetta responsabilità non incide sulla valenza del“… principio secondo il quale, in caso di cessione del contratto di locazione ai sensi della L. n. 392 del 1978, articolo 36, nei confronti del locatore che non abbia liberato il cedente, anche quest’ultimo risponde dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, salvo il beneficium ordinis nel senso chiarito da Cass. n. 9486 del 2007”.
La Suprema Corte, applicando detti principi al caso concreto, non avemte ad oggetto problematiche relative al beneficium ordinis, rigetta il ricorso ritenendo incensurabile l’operato dei giudici partenopei, i quali avevano correttamente applicato il principio di imputabilità al fine di ripartire la responsabilità per danni tra conduttore cedente e cessionario.
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